Sicilia- Le avvocate e gli avvocati siciliani fanno squadra e lo fanno firmando un importante protocollo volto a monitorare e contrastare le discriminazioni di genere (sia femminili sia maschili) in ambito professionale. Ieri, per perseguire tale obiettivo, è stato sottoscritto un importante protocollo, che indirizzerà le azioni in tal senso.
A siglare il documento operativo sono stati l’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Siciliana Margherita Ferro , la presidente della Rete dei CPO Avvocati Sicilia Antonella Macaluso e dai presidenti CPO di: Agrigento, Lilla Azzarello; Barcellona Pozzo di Gotto, Corrado Rosina; Caltagirone, Rossana Distefano; Caltanissetta, Antonella Macaluso; Enna, Sabina Giunta; Gela, Rosy Musciarelli; Marsala, Adele Pipitone; Messina, Concetta Miasi; Palermo, Maria Ninfa Badalamenti; Patti, Milena Barbiera; Siracusa, Ada Salibra; Sciacca, Carmela Bacini; Termini Imerese, Provvidenza Di Lisi; Trapani, Giacoma Castiglione e Simona Puntino di Ragusa.
Grande soddisfazione da parte della Consigliera di Parità della Regione Sicilia, professoressa Margherita Ferro, che lavora a pieno regime, affinché la Regione Siciliana, terra di grande civiltà storica e culturale, possa incamminarsi verso la promozione delle pari opportunità ed al contrasto delle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro; le pari opportunità hanno un orizzonte ampio e sono misure destinate a superare il gap di genere nel mondo del lavoro.
Plauso alla iniziativa, è stato espresso dall’avvocata Macaluso, presidente Rete CPO Avvocati Sicilia, per l’importante iniziativa che le parti potranno svolgere sul territorio a sostegno dei diritti civili.
L’importanza di avere una long list di Avvocati/E è un arricchimento per l’ufficio della Consigliera di Parità, che portando i saluti delle Consigliere Provinciali, ha illustrato le motivazioni che hanno portato alla stipula della firma del protocollo.
Ruolo e funzioni della Consigliera di Parità
La figura della Consigliera di Parità è istituita a livello nazionale, regionale e provinciale dalla Legge 125/1991 sulle “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” e ridefinita nel Capo IV del Decreto legislativo 198/2006, c.d. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, e successive modifiche Svolgono funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro e sono impegnate a diffondere le politiche di genere anche nella scuola e nella società. Nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria le condotte illecite di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.
In tal senso le Consigliere intraprendono ogni utile iniziativa ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e di promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
· rilevare le situazioni di squilibrio di genere, per svolgere funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni;
· sostenere le politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;
· collaborare con gli Ispettorati del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni.
· sensibilizzare i datori di lavoro (pubblici e privati) al tema della conciliazione vita privata-lavoro, anche promuovendo progetti e piani di azioni positive;
· agire in giudizio per l’accertamento delle discriminazioni collettive ed individuali e la rimozione dei loro effetti. Le funzioni di tutela del principio di non discriminazione di genere si rinvengono negli articoli 36 -41 del “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.
La Consigliera provinciale di parità è competente per legge a trattare le discriminazioni individuali, quella Regionale quelle collettive subite dalla lavoratrice o dal lavoratore. Quale pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, agisce gratuitamente su delega della lavoratrice o del lavoratore che ha denunciato la presunta discriminazione. Può convocare il datore di lavoro al fine di verificare i fatti e trovare, quando è possibile, un accordo. Obiettivo principale è, dunque, innanzitutto la tutela del principio antidiscriminatorio e successivamente la conservazione del posto di lavoro e, perciò, l’individuazione di una soluzione che tuteli i diritti della lavoratrice o del lavoratore e migliori il clima aziendale. Questa procedura, detta informale, è quella privilegiata dalle Consigliere ed è quella che porta a risultati duraturi e soddisfacenti per entrambe le parti. Per rendere la conciliazione immediatamente esecutiva, essa può essere depositata all’Ispettorato territoriale del lavoro. La conciliazione ex art. 410 c.c. art. 66 d. lgs 2001/165 trattasi di uno strumento finalizzato ad una rapida definizione dei conflitti del lavoro presso l’Ispettorato territoriale del lavoro davanti ad una Commissione di conciliazione, può essere promosso sia dal singolo che dalla Consigliera di parità (provinciale o regionale) su delega della lavoratrice o delle lavoratrici interessate, in caso di denuncia di una discriminazione di genere. Nel caso vi sia un sospetto di licenziamento discriminatorio risulta importante la presenza della Consigliera di parità che potrebbe porre in evidenza gli elementi che denotano la presenza della discriminazione di genere. Se il tentativo di conciliazione non va a buon fine, viene redatto un verbale di mancato accordo e la lavoratrice o il lavoratore può rivolgersi al Giudice del lavoro.
L’Azione pubblica contro le discriminazioni a carattere collettivo è disciplinata dall’art. 37 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” ed è promossa dalla Consigliera regionale di parità. Si tratta dell’unica azione che la Consigliera può esercitare direttamente ed autonomamente, per il fatto stesso che la legge la individua come soggetto istituzionale rappresentativo dell’interesse generale alla parità.
La Consigliera di Parità opera sul territorio offrendo una concreta ed adeguata assistenza ogni qualvolta una lavoratrice o un lavoratore denuncia una violazione della normativa nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro. La Consigliera di Parità, nella massima privacy sostiene la lavoratrice o il lavoratore offrendo consulenze, incontrando le aziende, promuovendo soluzioni transattive nell’ambito dell’azione conciliativa e di mediazione, oppure ricorrendo in giudizio.
L’apporto di una short list a supporto dell’ufficio delle Consigliere è sicuramente un passo avanti verso il raggiungimento di una tutela nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.